Stato dell’arte e valutazioni a cura del Dott. Francesco Ruscelli
1. Premessa
La presente relazione ha l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato e tecnicamente fondato in merito alla possibile introduzione di limitazioni all’uso del piombo nella produzione di attrezzature da pesca, con riferimento al contesto normativo dell’Unione Europea e allo stato attuale del relativo iter procedurale.
Il documento è redatto a supporto delle valutazioni di conformità normativa, pianificazione industriale e strategia regolatoria degli operatori del settore che emergono dal materiale normativo recuperato e dagli aggiornamenti in merito ricevuti da alcuni parlamentari europei .
2. Quadro normativo di riferimento
La disciplina europea in materia di sostanze chimiche è regolata dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), che consente l’introduzione di restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze qualora venga accertato un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente.
Il piombo è classificato come sostanza pericolosa e già oggetto di restrizioni settoriali (ad esempio in munizioni utilizzate nelle zone umide), ma non è attualmente soggetto a un divieto generale nelle attrezzature da pesca.
3. Iniziativa regolatoria relativa alle attrezzature da pesca
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha predisposto una proposta tecnica di restrizione (ai sensi dell’Allegato XVII di REACH) volta a limitare l’uso del piombo in determinate categorie di attrezzature da pesca, quali:
•piombi e artificiali da pesca;
•fili e cordini contenenti piombo;
•piombi progettati per essere deliberatamente rilasciati nell’ambiente acquatico.
La proposta prevede soglie di concentrazione (≥1% in peso) e periodi transitori differenziati in funzione del peso e della tipologia del prodotto.
4. Stato procedurale della proposta
È fondamentale evidenziare che la proposta non risulta, allo stato attuale, incardinata nell’iter legislativo ordinario dell’Unione Europea, né è stata formalmente adottata dalla Commissione europea come regolamento vincolante.
La misura si colloca esclusivamente nell’ambito delle procedure di comitologia previste dal Regolamento REACH, che comportano:
•la richiesta di pareri tecnici e politici agli Stati membri riuniti nel Comitato REACH;
•valutazioni di impatto e di proporzionalità;
•eventuali riformulazioni o sospensione dell’iniziativa regolatoria.
Non è pertanto in corso alcun procedimento legislativo parlamentare né una procedura di adozione definitiva.
5. Posizione degli Stati membri e ruolo dell’Italia
Nel corso delle consultazioni istituzionali, una larga maggioranza degli Stati membri ha espresso posizioni critiche o contrarie rispetto all’opzione di introdurre un divieto generalizzato o fortemente restrittivo sull’uso del piombo nelle attrezzature da pesca.
In particolare, l’Italia risulta tra gli Stati membri che si sono formalmente dichiarati contrari all’introduzione delle misure prospettate, evidenziando, tra le principali motivazioni:
•la mancanza di una dimostrazione univoca di proporzionalità della misura;
•l’impatto economico e industriale sul comparto della pesca sportiva e professionale;
•le criticità tecniche e prestazionali dei materiali alternativi;
•il rischio di effetti distorsivi sul mercato interno e sulla competitività delle imprese europee.
Tali posizioni hanno contribuito in modo determinante a impedire l’avanzamento della proposta verso una fase di adozione normativa, mantenendola allo stato di valutazione preliminare.
6. Tempistiche e prospettive regolatorie
Alla luce dell’attuale scenario istituzionale:
•non esiste una tempistica certa o definita per l’eventuale approvazione della misura;
•l’adozione di una restrizione vincolante appare subordinata a un significativo cambiamento dell’orientamento politico degli Stati membri, inclusa una revisione sostanziale dell’impostazione della proposta;
•qualsiasi eventuale entrata in vigore sarebbe comunque preceduta da lunghi periodi transitori.
7. Considerazioni finali
Alla data odierna, le informazioni relative a un imminente divieto del piombo nelle attrezzature da pesca non trovano riscontro in un atto normativo vincolante né in un iter legislativo avanzato.
La proposta:
•non è stata formalmente adottata;
•non è incardinata in un procedimento parlamentare;
•ha incontrato una opposizione significativa da parte degli Stati membri, tra cui l’Italia.
Pur permanendo un orientamento generale dell’Unione Europea verso la riduzione dell’uso di sostanze pericolose, l’introduzione delle misure in oggetto non può, allo stato, considerarsi né imminente né definita, rendendo necessario un monitoraggio continuo ma non imponendo obblighi immediati di adeguamento normativo.

